Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è applicato alle Pubbliche Amministrazioni, così individuate dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, ai privati, ai gestori di pubblici servizi e agli organismi di diritto pubblico.
Il codice introduce nuovi diritti quali:
- Diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)
- Diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali (art. 4)
- Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)
- Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)
- Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)
- Diritto alla partecipazione (art. 8)
- Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (art. 58)
Le finalità del Codice sono la dematerializzazione degli atti e digitalizzazione dell’azione amministrativa mediante la:
- Formazione dei documenti con mezzi informatici e conservazione in modalità digitale
- La creazione del fascicolo informatico
- Gestione dei procedimenti con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- La Firma digitale del documento informatico per dare allo stesso un valore probatorio
- Trasmissione informatica dei documenti mediante Posta Elettronica Certificata e valore giuridico della trasmissione
Gli strumenti che il Codice prevede per raggiungere gli obiettivi anzi detti sono:
- La Posta Elettronica Certificata (art. 6 e art. 51)
- La firma digitale (art. 21)
- I documenti informatici (art. 17 e segg.; art. 37; art. 42 e segg.; art. 46 e segg.)
- Le carte elettroniche (art. 67): la Carta di Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi
- I siti Internet delle PA (art. 56-57)
- Sistema Pubblico di Cooperazione (art. 73 e art. 77)
Gli obiettivi che il Codice prevede di realizzare mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa sono:
- efficienza
- efficacia
- economicità
- imparzialità
- trasparenza
- semplificazione
- partecipazione